Firmato in data 21 giugno 2017 l’Ipotesi di CCNI per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Le funzioni su Istanze online saranno aperte a partire dal:
- 10 al 20 luglio per la scuola primaria ed infanzia
- 24 luglio al 2 agosto per la scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado.
DOCENTI
I docenti di scuola dell’infanzia e primaria potranno indicare fino a 20 preferenze di una sola provincia; i docenti di scuola secondaria, invece, sia di primo sia di secondo grado, ne potranno indicare solo 15.
All’articolo 8 del CCNI sono regolate le precedenze sia nelle utilizzazioni sia per le assegnazioni provvisorie:
- genitori che assistono i figli con disabilità in stato di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92)
- genitori con figli di età inferiore ai 3 anni
Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie sarà possibile richiedere assegnazione provvisoria all’interno della provincia di titolarità per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
- ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) o 2).
Non sono consentite assegnazioni provvisorie all’interno dello stesso comune di titolarità.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRA PROVINCIA
Non ci sarà il blocco triennale per i neo assunti che vogliono richiedere assegnazione provvisoria per altra provincia. L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:
- il docente ha presentato domanda di mobilità e non ha ottenuto nulla
- non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento
- ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del Ccni dell’11 aprile 2017
- i docenti beneficiari delle precedenze previste dell’articolo 13 del Ccni 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi
- l’assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.
Come negli anni passati l’assegnazione provvisoria si potrà chiedere obbligatoriamente per la propria tipologia di posto o classe di concorso di titolarità ed anche, ma in sub ordine, per altre tipologie di posto o classi di concorso anche di grado di scuola diverso, purché in possesso del titolo valido per la mobilità.