L’art. 4 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 è così modificato:
2. Al comma 2, la parola “preliminare” è sostituita dalla seguente : “preselettivo”.
Al comma 3, dopo le parole “ultimo degli ammessi” sono aggiunte le seguenti: “Il punteggio del test preselettivo di cui al comma 2 non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso”.
Dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
“3-bis. Accedono direttamente alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M. Sostegno”, ai sensi dell’art. 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per maggiori dettagli si allega il Decreto di modifica n. 90 del 07 agosto 2020.