Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione” interviene esclusivamente sulla formazione iniziale e il reclutamento dei docenti della secondaria di primo e secondo grado, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, e riguarda sia i docenti per i posti comuni che per il sostegno. Per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia restano valide le attuali regole (art. 400 del Dlgs 297/94).
“Il nuovo reclutamento dei docenti”
Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti costituisce, insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio prevista dalla L. n. 107/2015, un “percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria”, che ha come scopo che gli insegnanti acquisiscano e aggiornino continuamente le loro competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la funzione docente. Per diventare docente della scuola secondaria di I e II grado si dovranno percorrere per via ordinaria le seguenti fasi:
- superare un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- essere inseriti in un successivo percorso triennale di Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT) e inserimento nella funzione di docente, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso;
- svolgere una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del citato percorso formativo.
I docenti che avranno superato il concorso stipuleranno un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente (percorso FIT) superato il quale essi saranno assunti a tempo indeterminato
“I nuovi concorsi”
I concorsi saranno banditi, a partire dal 2018, con cadenza biennale, su tutti i posti che si prevedono vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivo a quello nel quale vengono espletati. In una prima fase transitoria i posti disponibili sono calcolati al netto di quelli destinati alle GAE, al concorso 2016, alla graduatoria regionale degli abilitati e a quella quota destinata al concorso riservato. Potranno parteciparvi tutti i docenti in possesso dei titoli di studio richiesti e di almeno 24 crediti formativi universitari (CFU) in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecniche didattiche. Chi è in possesso dei titoli di studio richiesti potrà partecipare anche per i corrispondenti posti di sostegno. Per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) non è richiesto il possesso dei 24 CFU fino al 2024/2025. La procedura ordinaria di assunzione prevede il concorso con due prove scritte e una prova orale. La prima prova scritta verte su una disciplina a scelta appartenente alla specifica classe di concorso. La seconda prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche. La prova orale si svolge su tutte le discipline della classe di concorso e prevede la verifica delle competenze in lingua straniera e informatiche. Per i posti di sostegno è prevista una terza prova scritta relativa alla pedagogia speciale e alla didattica della inclusione.
“La fase transitoria dei concorsi”
L’art. 17 del Decreto definisce nel dettaglio la disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente ed è orientata a rispondere ai problemi dell’attuale precariato. La fase transitoria prevede le normali assunzioni dalle GAE e dal concorso 2016, alle quali si aggiungono le assunzioni da una nuova graduatoria dei docenti attualmente già abilitati e da un concorso riservato per chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, oltre che dal nuovo concorso ordinario.
“I nuovi percorsi di reclutamento dei docenti”
Il nuovo modello di reclutamento e formazione dei docenti della scuola secondaria di II grado partirà dal 2018 per cui i primi docenti che non hanno mai insegnato, assunti secondo il nuovo sistema, diventeranno titolari di cattedra nel 2022. La tabella sottostante riporta le caratteristiche delle diverse procedure che saranno avviate a partire dall’anno 2018 a seconda dei prerequisiti posseduti dai docenti che vi parteciperanno.
Tipologia di procedura | Descrizione |
Ordinaria | |
Prerequisito: laurea specifica e 24 CFU in discipline attinenti didattica e pedagogia
Un concorso ogni due anni: il primo nel 2018 |
(*) il compenso sarà definito dalla contrattazione nazionale |
Ordinaria semplificata | |
Prerequisito: tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimi 8 anni (maturato sia nelle scuole statali che negli istituti paritari) senza abilitazione
Un concorso ogni due anni; il primo nel 2018 |
(*) il compenso sarà definito dalla contrattazione nazionale |
Fase transitoria | |
Prerequisito: abilitazione all’insegnamento già acquisita
Procedura entro febbraio 2018 e poi non più ripetuta |
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Il percorso FIT: Formazione Iniziale Tirocinio
Al percorso FIT, di durata triennale, hanno accesso tutti i vincitori del concorso, in due scaglioni annuali successivi.
Il FIT è così articolato:
- il primo anno, svolto principalmente nelle strutture accademiche (con oneri a carico del MIUR) con tirocinio nelle scuole ed è finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione all’insegnamento, specifico per la classe di concorso o per il sostegno. E’ previsto un compenso allo specializzando di circa €. 600,00 lordi per 10 mesi;
- il secondo anno prevede attività di studio, tirocini diretti ed indiretti e l’inizio di specifiche attività di insegnamento (ad es. supplenze brevi per assenze fino a 15 giorni) ed esperienze nelle scuole inerenti la funzione docente. E’ previsto per i partecipanti un compenso di circa €. 600,00 lordi per 10 mesi, nonché lo stipendio per le supplenze brevi che saranno eventualmente effettuate;
- il terzo anno al partecipante sarà assegnata una cattedra vacante e disponibile, con tutte le responsabilità connesse. Percepirà lo stipendio pari a quello di una supplenza annuale.
Al termine del primo e del secondo anno i candidati saranno valutati. Lo saranno anche al termine del terzo anno ed in caso di valutazione positiva, saranno assunti a tempo indeterminato.
Benefici con la nuova “formazione iniziale”
Ai docenti offre una possibilità di stabilizzazione qualificata, soprattutto per gli attuali docenti precari. Infatti, dà a tutti gli aspiranti docenti la garanzia di assunzione in ruolo certa dopo il FIT, viene eliminato in prospettiva il sistema della assunzione tramite graduatorie.
Agli studenti viene offerto un percorso che può garantire una migliore professionalità. Infatti, sono richiesti CFU specifici in didattica e pedagogia, la frequenza in assetto di tirocinio e osservazione sul campo sui vari aspetti della disciplina, delle competenze didattiche e delle competenze proprie della professione docente (funzione docente, organizzazione scolastica, relazione con studenti e famiglie, …).
Modalità di conseguimento dei 24 CFU
Nel DM n. 616 del 10 agosto 2017 il MIUR ha pubblicato le modalità di conseguimento dei 24 CFU, necessari – oltre alla laurea – per accedere al concorso 2018 per la scuola secondaria. Il decreto risponde alle disposizioni dello stesso D.lgs. n. 59/2017. Si tratta di 24 CFU da acquisire in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. I 24 CFU potranno essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare ed esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione. Sei crediti, inoltre, vanno acquisiti in almeno tre di questi ambiti disciplinari:
- pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
- psicologia;
- antropologia;
- metodologie e tecnologie didattiche.
Modalità di certificazione dei 24 CFU presso gli atenei universitari
E’ possibile avere riconosciuto da parte degli atenei universitari tramite la richiesta da parte dell’interessato. E’ opportuno che ciascun docente/studente avvii la procedura di certificazione entro quest’anno accademico.
Innovazioni
Il Decreto Legislativo del 13/04/2017 n. 59 sui nuovi percorsi di reclutamento introduce parecchie innovazioni per l’accesso alla docenza. Viene modificato l’approccio al tema della formazione per l’insegnamento, avviando un passaggio culturale da uno Stato che ‘rende abile’ (certifica una abilitazione) ad una procedura che ‘qualifica’ la professione dell’insegnante al pari di altre professionalità che riguardano la persona. Anche la suddivisione temporale del percorso di formazione all’insegnamento è soggetta a passaggi valutativi dello specializzando al termine di ciascun anno, va visto nell’ottica della qualità altamente professionalizzati. L’altro aspetto innovativo da rilevare è che il tirocinio è retribuito (FIT). Inoltre, l’opzione per l’insegnamento specialistico per il sostegno che il laureato può esprimere offre la possibilità di una scelta consapevole all’inizio del percorso di tirocinio, eliminando, come attualmente accade, il passaggio da insegnamento disciplinare ad insegnamento specialistico sul sostegno solo al termine del quinquennio di insegnamento.